COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

 

 

 


Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito le modalità e i termini di effettuazione della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. black-list). L’obbligo decorre dal 1° luglio 2010.

 

Si tratta di un intervento volto a limitare le possibilità di evasione attraverso l’utilizzo di strutture localizzate in paesi a bassa fiscalità, o che comunque non garantiscono un adeguato scambio di informazioni con le Amministrazioni finanziarie di altri stati.

 

Soggetti obbligati

L’obbligo della comunicazione in esame interessa i soggetti passivi Iva italiani (imprese e professionisti) che effettuano operazioni con soggetti passivi che hanno sede, domicilio o residenza in uno dei Paesi c.d. “black list” individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001.

Non devono invece essere segnalate le operazioni effettuate con committenti esteri non soggetti passivi Iva (soggetti privati).

 

Dati da comunicare e modalità

I dati del soggetto estero che dovranno essere comunicati sono: il codice fiscale (o identificativo), la denominazione, il domicilio fiscale, l’importo delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e l’imposta sul valore aggiunto riferita alle operazioni imponibili.

Il modello di comunicazione, che va inviato esclusivamente in via telematica, deve essere presentato entro la fine del mese successivo al periodo oggetto della comunicazione e qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

 

Periodicità

Il modello di comunicazione, formato dal frontespizio e dal quadro A, è presentato con riferimento ai quattro trimestri che compongono l’anno solare per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non superiore a 50.000 euro per ciascun trimestre e per ciascuna delle seguenti categorie:

·          cessioni di beni;

·          acquisti di beni;

·          prestazioni di servizi;

·          acquisti di servizi.

In tutti gli altri casi il modello di comunicazione è presentato con riferimento a periodi mensili.

I periodi di riferimento sono individuati nel mese o nel trimestre, secondo gli stessi criteri già previsti per la periodicità delle comunicazioni dei modelli Intrastat. Le comunicazioni dovranno essere inviate entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, quindi il primo invio scadrà il prossimo 31 agosto 2010 per i contribuenti mensili e il prossimo 31 ottobre 2010 per i contribuenti trimestrali.

 

Paesi europei sotto monitoraggio

Il provvedimento non richiama la lista dei paesi a fiscalità privilegiata, per cui la comunicazione dovrà essere resa anche in relazione agli scambi di beni e servizi con paesi comunitari, quali CIPRO, LUSSEMBURGO, MALTA anche se ciò genera una duplicazione negli adempimenti, trattandosi di paesi per i quali le operazioni vengono già segnalate tramite il modello Intrastat, ed altri paesi europei come MONACO, la SVIZZERA e SAN MARINO.

 

Dubbi in attesa di risposta

Vi sono alcuni aspetti operativi che dovranno essere meglio chiariti. In attesa di risposte, si segnala:

s se debbano essere comunicate tutte le operazioni effettuate o solo le operazioni imponibili, non imponibili esenti o non soggette a registrazione o soggette a registrazione;

s va chiarito se il limite per fissare la decadenza delle comunicazioni va fatto con riferimento al primo trimestre di applicazione (luglio-settembre) o a quelli precedenti;

s non vi è chiarezza sulla elencazione dei paesi in cui gli operatori devono essere residenti o domiciliati, se riguarda solo le persone fisiche o tutte le società.

s come comportarsi in presenza di operatori identificati Iva in paesi no black list, ma domiciliati o con sede operativa in paesi black list.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

del sito web www.studioansaldi.eu

 

Tavola riassuntiva

 

 

Soggetti interessati

Soggetti passivi Iva che hanno effettuato o ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi c.d.black list”.

 

Dati da comunicare

E’ importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell’Iva, al netto delle relative note di variazione, nonché dell’ammontare dell’importo afferente le operazioni imponibili effettuate con ciascuna controparte.

 

Tempi e modalità di comunicazione

La comunicazione va presentata all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo (trimestrale o mensile) di riferimento. Poiché l’obbligo decorre dal 01/07/2010, la prima comunicazione mensile andrà effettuata entro il 31/08/2010.

Il canale di comunicazione è esclusivamente per via telematica.

 

 

 

Periodicità nella comunicazione

Può avvenire trimestralmente laddove il soggetto residente, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, abbia effettuato un ammontare totale trimestrale non superiore a € 50.000,00. Analogo adempimento è effettuato da soggetti che operano da meno di quattro trimestri, a meno che non scattino, in tale periodo, i requisiti per la comunicazione mensile. La comunicazione è invece mensile, laddove i limiti in questione siano superati. In ogni caso, la comunicazione può essere inviata con periodicità mensile anche dai soggetti chiamati alla comunicazione trimestrale e tale scelta riguarda l’intero anno solare (D.M. Finanze 30.03.10).

 

Sanzioni

La mancata, parziale o non veritiera comunicazione delle informazioni fa scattare sanzioni pecuniarie da € 516,00 a € 4.130,00 per ogni singola irregolarità.

 

 

03/07/2010

 

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